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COMUNALI 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
ESPRESSIONE DI VOTO

Nelle sezioni dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elettore:
 



può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal modo, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; (Cfr. art. 71, commi 5 e 7, D.lgs. n. 267/2000)

)può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista ad esso collegata; (Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

può tracciare un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad
esso collegata; (Cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993)

può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere  comunale scrivendone il nominativo nella riga o nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. (Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;

 


  
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